Sono giorni turbolenti per il calcio italiano, scosso dalle rivelazioni che Fabrizio Corona sta facendo riguardo al coinvolgimento di molti calciatori di Serie A e della Nazionale – impegnata in questi giorni nelle partite di qualificazione ai prossimi Europei – in faccende di calcioscommesse e utilizzo di portali online illegali per i professionisti.
In esclusiva per SPORTITALIA è intervenuto a parlare di queste tematiche l'avvocato Cesare Di Cintio. Unitamente all'Avv. Federica Ferrari, Di Cintio è il fondatore dello studio DCF Sport Legal, specializzato in diritto e management sportivo, che le proprie competenze professionali per la tutela di atleti, dirigenti, società e federazioni sportive.
Che tipi di squalifiche rischiano i giocatori professionisti, se viene dimostrato che utilizzano portali illegali?
"La norma dell’art. 24 CGS FIGC e’ chiara. C’è divieto assoluto di scommettere da parte di tesserati FIGC (dirigenti, allenatori, calciatori ecc) su competizioni che sono organizzate da Fifa, Uefa e FIGC. Anche su piattaforme legali. La sanzione è molto pesante (se provata la responsabilità) ed è prevista una inibizione o squalifica non inferiore a 3 anni ed una sanzione pecuniaria non inferiore a 25mila euro. Va aggiunta poi una cosa".
Quale?
"La scommessa su piattaforma illegale concretizza, oltre all’illecito disciplinare, anche il reato punito e previsto dalla legge 401/89. In questo caso però è sicuramente più pesante la sanzione sportiva di quella penale, poiché nel caso di violazione penale il soggetto rischia una pena detentiva (arresto fino a 3 mesi e ammenda) convertibile in sanzione pecuniaria".
Come possono le società di appartenenza rivalersi su di loro, se eventualmente venissero squalificati?
"I rapporti tra società ed atleti sono regolati da un accordo collettivo. Le società nel caso di violazione di divieti in materia di scommesse possono chiedere una riduzione dello stipendio oppure la risoluzione del contratto a seconda della gravità della sanzione che potrebbe esser comminata al loro dipendente".
E nel caso venisse dimostrato che compagni od ex compagni di squadra sapessero delle scommesse illegali, questi cosa rischierebbero?
"L’art 24 del cgs FIGC al comma V prevede che i soggetti di cui all'art. 2 (dirigenti, allenatori e atleti…) che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, abbiano l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00".